WHISTLEBLOWING: termine ultimo 17 dicembre 2023
Il 14 luglio sono state approvate le tanto attese linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di whistleblowing, linee guida che chiariscono alcuni dubbi che erano rimasti in sospeso dalla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (Decreto).
Tale Decreto è stato adottato in attuazione della direttiva UE n. 1937/2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – la c.d. Direttiva Whistleblowing.
Ricordiamo in sintesi che il Decreto prevede:
_ l’obbligo per soggetti pubblici e privati* di introdurre e gestire un canale di segnalazione interno;
_ l’obbligo di garantire la riservatezza sia del segnalante che della segnalazione;
_ il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante;
_ sanzioni da 10.000 a 50.000 Euro nel caso di mancato adeguamento; e
_ la possibilità per il segnalante di procedere con una segnalazione all’ANAC tramite il canale esterno non solo quando non è stato istituito il canale interno, ma anche quando la segnalazione interna non ha avuto seguito o il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non sarebbe dato efficace seguito, quando ha fondati motivi di ritenere che vi sarebbe il rischio di ritorsione, quando la violazione possa costituire un pericolo imminente o sia di interesse pubblico.**
Il Decreto stesso ha differito il dovere di adeguamento per gli enti obbligati, distinguendo tra le imprese che hanno più di 250 dipendenti subordinati e le imprese che hanno massimo 249 dipendenti.
Per le prime è stato previsto il termine di adeguamento entro il 15 luglio, per le seconde, invece, il termine è il 17 dicembre prossimo.
Le indicazioni dell’ANAC chiariscono soprattutto due dei punti più critici:
- a) le caratteristiche del canale interno
Importante precisazione da parte di ANAC relativa a come deve essere il canale interno per le segnalazioni è che è stata definita non idonea la posta elettronica, né quella ordinaria, né la PEC, ritenendo che queste non garantiscano la riservatezza del segnalante.
Viene quindi consigliato l’acquisto e l’utilizzo di un tool informatico, un software che permetta di mantenere riservata la segnalazione così come il segnalante.
Come alternativa viene presentata la possibilità di istituire un canale interno che preveda che la segnalazione sia cartacea, garantendo comunque sempre la riservatezza del segnalante e della segnalazione.
A tal fine, la modalità esemplificata da ANAC consiste nell’utilizzo di due buste chiuse: una contenente i dati del segnalante, e l’altra contenente la segnalazione. Entrambe, poi, devono essere chiuse in una terza busta in modo da tenere separati i dati del segnalante dalla segnalazione stessa.
- b) la condivisione del canale interno
In relazione alla possibilità di creare un canale per le segnalazioni condiviso tra imprese, il Decreto permette tale condivisione solo per le aziende con meno di 250 dipendenti, e conseguentemente, determina l’obbligo per le imprese con più di 250 dipendenti di avere un proprio canale interno.
Ciò comporta che i gruppi possono gestire le segnalazioni tramite un canale interno solo per quelle società che non superano i 249 dipendenti. Di conseguenza, anche se parti del gruppo, le società con 250 dipendenti o più dovranno istituire e gestire un canale proprio.
Prima del Decreto, infatti, i grandi gruppi di imprese avevano già istituito un canale interno di whistleblowing unico per il gruppo. Per questo motivo era stata avanzata da più parti la richiesta che fosse possibile, per le società appartenenti al medesimo gruppo, istituire e gestire un canale unico.
ANAC, nelle proprie linee guida, ha tuttavia ribadito, come previsto dal Decreto, che la gestione del canale condiviso può avvenire solo tra società con meno di 250 dipendenti.
*Si specifica che la normativa riguarda soggetti con almeno 50 dipendenti o, indipendentemente dal numero di dipendenti, i soggetti che abbiamo adottano un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
** Art 6 del Decreto